La colpa il più delle volte e’ costituita da mancanze,trascuratezze, omissioni, da cose che si dovevano fare e non sono state fatte.
In un passato ormai lontano ben pochi erano i procedimenti penali nei confronti dei medici,( sul Trattato del Manzini) al capitolo sull’omicidio colposo non è dedicato neppure un rigo alla colpa medica.
La colpa grave veniva riferita alla sola colpa per imperizia (cioè derivante dalla violazione della legge.)-
Oggi invece le asicurazioni fanno difficoltà a stipulare contratti assicurativi ai medici (specie ai chirurghi ), per l’altissimo grado del comportamento colposo, e conseguentemente ,sui parametri assicurativi applicabili.
Si calcola una cifra di quindici miliardi buttati in esami di laboratorio inutili prescritti dai medici per timore delle cause.Di conseguenza diventano troppo care le polizze assicurative.
La classe medica si vede costretta a pagare premi esorbitanti per le polizze che li mettono al riparo dai circa 30.000 contenziosi all’anno.
Questa è la medicina difensiva , ovvero la prescrizione di esami e visite o prestazioni inutili ,non strettamente necessarie ,che hanno l’unico scopo di preservare il medico dal rischio di un contenzioso giudiziario.
Il Decreto Balduzzi ha lanciato un salvagente alla classe medica.
L’art. 3 della legge al comma 1 stabilisce testualmente:
Resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. e come si evolverà la Giurisprudenza della Suprema Corte sui dubbi di costituzionalità dell’art. 3,comma 1 e nella ipotesi di negligenza e imperizia.
A tal proposito il Tribunale di Milano ha rimesso gli atti alla Corte ravvisando profili di incostituzionalità non essendo la colpa lieve definita dall’ordinamento penale.
Secondo il Tribunale subordinare al concetto di colpa lieve tutti i reati colposi “ commessi da un ampia categoria di esercenti la professione sanitaria” comporta la necessità di determinati ,precisi e tassativi parametri.
Inoltre l’ampliamento di esenzione della responsabilità a tutti gli esercenti la professione sanitaria si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Gli elementi che devono necessariamente ricorrere affinchè il danneggiato sia legittimato ad esperire l’azione ex art. 2043 c.c. sono, oltre alla colpevolezza (che caratterizza tale figura alle forme di responsabilità c.d.indiretta ovvero oggettiva), il fatto materiale e l’ingiustizia del danno.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, l’atteggiamento psicologico del danneggiante è di tipo doloso, se ha agito con l’intenzione di cagionare l’evento dannoso, mentre è riscontrabile solo la colpa, allorchè, pur non prefiggendosi il risultato lesivo in realtà verificatosi, ha violato il dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi.
Si ricorda, comunque, che, ai fini dell’imputabilità, il danneggiante deve essere capace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso il fatto.
Nel diritto penale però l’osservanza rigorosa delle linee guida non è in ogni caso ragione sufficiente per un esonero di responsabilità (potendo venire in gioco delle circostanze peculiari e specifiche alla luce del quadro clinico tali da suggerire la necessità di discostarsi dalle linee guida codificate.)
La loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive.
In attesa di conoscere i rilievi della Suprema Corte sulla presunta incostituzionalità dell’art.3, comma 1, del Decreto Balduzzi , si ritiene che l’intento del legislatore fosse quello di porre un limite alla responsabilità penale lanciando un salvagente alla classe medica.
La sanzione penale dovrebbe rappresentare l’estrema ratio alla quale ricorrere.
Ci si chiede se anche nel penale la colpa di un professionista debba essere chiamato a rispondere di negligenza o se debba trovare applicazione l’art. 2236 del c.c. solo a rispondere di colpa grave.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la colpa professionale del medico deve essere sempre valutata nei criteri dettati dall’art. 43 del codice P. e non al codice civile.
Il grado della colpa può funzionare solo per la determinazione della pena o come circostanza aggravante.
REATO
CONDOTTA: art. 40 c.p. Nessuno può essere punito per un reato se l’evento non è conseguente della sua azione o omissione (nesso di casualità)
Art, 42 c.p. nessuno può rispondere della sua azione o omissione se non è stata commessa con coscienza e volontà.
Vi sono poi degli atti istintivi e un criterio per stabilire se questi hanno i criteri della coscienza e volontà (dominabilità dell’azione).
Art. 43 c.p. quando il reato si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ,ovvero ,per inosservanza di leggi,regolamenti,ordini o discipline .
Art. 27 Costituz. Il principio di colpevolezza è affermato dall’art. 27 ( La responsabilità penale è personale.)
E’ proprio la Corte di cassazione a riformare una sentenza del Tribunale di Perugia in ossequio all’art. 27 Cost. e dell’art. 42 c.p.
Il legale rappresentante di una azienda alimentare era stato rinviato a giudizio per aver detenuto per vendere o distribuire al consumo sost. Alimentari invase da roditori e pericolose per la salute pubblica. (art. 5 lett. D L: 283/62).
La difesa ricorreva in Cassazione censurando la Decisione del Tribunale per aver erroneamente ritenuto responsabile il legale rappresentante non avendo svolto alcun ruolo negli accadimenti avendo questi delegato altri soggetti alle attività di controllo assegnando loro specifici compiti in materia di igiene.
Nell’accogliere il ricorso la Suprema Corte con sentenza n. 11835 del febbraio 2013 riformava la sentenza in base agli artt. 27 e 42 .
E’ proprio la Cassazione con un importante pronuncia della IV Sez.Penale (sent. N.162379 /2013 ad escludere la rilevanza penale della colpa lieve nella condotta del medico andando così, con la propria giurisprudenza , a supportare quanto stabilito dal Decreto Balduzzi.
ALFREDO GROSSI
Giurisprudenza