Prodotto ittico congelato d'importazione. Inquinamento da mercurio oltre i limiti di legge. Distribuito al consumo da catena di supermercati. Esimente di cui art. 19, L. 283/62. Non opera. Obbligatorietà dei controlli da parte importatore. Sussiste. Reato di cui art. 5, co. 1, L. 283/62. Sussistenza.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 10 ottobre 2013, il Tribunale di Brindisi ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962,
art. 5, lett. d), perché, quale legale rappresentante di una catena di supermercati, vendeva, deteneva per la vendita e distribuiva al consumo pesce spada congelato in stato di alterazione, comunque nocivo in quanto avente quantità di mercurio superiori al limite normalmente previsto, omettendo gli opportuni controlli.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione dell'art. 42 cod. pen., perché non si sarebbe considerato il fatto che i supermercati gestiti
dall'imputato acquistano prodotti da soggetti che devono fornire la prova dei controlli a campione che eseguono sui vari lotti di produzione e li pongono solo successivamente in vendita. Nel caso di specie, tali controlli sulla presenza di mercurio nel pesce avrebbero dato sempre esito negativo. E sarebbero manifestamente illogiche le argomentazioni utilizzate dal giudice nel senso che i controlli sarebbero stati inefficienti perché nel pesce era contenuto mercurio e nel senso che il legale rappresentante della società avrebbe dovuto compiere personalmente le analisi.
2.2. - Con un secondo motivo di ricorso, si riduce l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, perché si sarebbe ritenuta sussistente la pericolosità degli alimenti in conseguenza del solo superamento dei limiti alla presenza di mercurio nel pesce, senza considerare che la consulenza tecnica di parte aveva invece escluso tale pericolosità, che deve essere valutata in concreto caso per caso.
2.3. - Si prospetta, in terzo luogo, l'erronea applicazione della L. n. 283 del 1962, art. 19, perché non si sarebbe considerato che il prodotto si presentava in confezione originale, sigillato dal produttore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. - Preliminarmente deve essere evidenziata la manifesta infondatezza del secondo motivo, relativo alla pericolosità per la salute del pesce contenente mercurio in quantità superiori a quelle consentite. Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, infatti, la lettera d) della L. n. 283 del 1962, art. 5 è fattispecie di pericolo, che richiede per il suo perfezionamento il semplice dato che il prodotto possa essere nocivo per la salute e non anche
un concreto effettivo pericolo per la salute. Ciò che conta, dunque, è la potenzialità lesiva di un ripetuto consumo di cibo contenente sostanze non autorizzate, che pur essendo innocue in piccole percentuali, possono divenire dannose se assunte in quantità maggiore. Il superamento dei limiti di concentrazione del mercurio fissati dalla legge è, dunque, da solo sufficiente ad integrare sul piano oggettivo la contravvenzione contestata.
3.2. - Il terzo motivo di impugnazione è infondato. La L. n. 283 del 1962, art. 19 stabilisce che le sanzioni previste da essa previste "non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione, o la confezione originale non presenti segni di alterazione". Questa Corte ha però affermato che tale esimente speciale non opera quando il prodotto alimentare sia stato confezionato all'estero, provenga cioè da un produttore straniero del quale non
vi è la certezza che sia obbligato a osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore: in tale ipotesi, infatti, colui che commercia il prodotto sul territorio nazionale non può ritenersi legittimato a presumere l'adempimento di obblighi giuridicamente inesistenti a carico del produttore (sez. 3, 4 ottobre 2005, n. 2205, rv. 233006; sez. 3, 25 marzo 2010, n. 17547). L'importatore, commerciante all'ingrosso o al dettaglio, che opera sul territorio nazionale è tenuto a verificare, pertanto, la conformità del prodotto o dei
componenti di esso alla normativa sanitaria con controlli tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali.
3.3. - Quanto ai controlli effettuati sugli alimenti - oggetto del secondo motivo di ricorso - la motivazione della sentenza impugnata è, invece, manifestamente illogica. Il giudice desume infatti l'inadeguatezza dei controlli e la conseguente colpa dell'imputato dalla semplice circostanza
dell'avvenuto ritrovamento di un campione di pesce con quantità di mercurio superiore a quella consentita dalla legge. Così argomentando, però,
finisce per far indebitamente coincidere l'elemento soggettivo con l'elemento oggettivo del reato. Manca, in altri termini, nella sentenza una compiuta analisi dei meccanismi di controllo sulla qualità degli alimenti svolti nel caso di specie, con riferimento alle modalità, alle metodologie, alle cadenze temporali degli stessi.
4. - La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Brindisi, perché proceda a nuovo giudizio, con particolare riferimento ai controlli a campione effettuati sugli alimenti confezionati oggetto dell'imputazione, anche con riferimento all'elemento soggettivo della colpa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014
NOTA A COMMENTO